Sez. 2, Ordinanza n. 17257 del 01/06/2026 (Rv. 678280-01)
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Prescrizioni dell'art. 9 del d.m. n 1444 del 1968 - Portata - Ostativa alla fissazione, in sede di piani regolatori generali e di regolamenti edilizi, di prescrizioni maggiormente restrittive - Esclusione. URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE - In genere.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 non preclude ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi, la possibilità di rendere più gravosa l'attività costruttiva, in base alle proprie valutazioni degli interessi pubblici da tutelare, prescrivendo un distacco fra edifici che si fronteggino maggiore di quello minimo imposto dal legislatore o imponendo obbligo di osservare sia il distacco minimo inderogabile che una distanza minima dal confine.
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Legge 31/12/2001 num. 463 art. 138 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)