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Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 04/02/1998 (Rv. 512207 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Prescrizioni dell'art. 9 del D.M. n 1444 del 1968 - Portata - Ostativa alla fissazione, in sede di piani regolatori generali e di regolamenti edilizi, di prescrizioni maggiormente restrittive - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512207-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 9, del D.M. 2 aprile 1968 non preclude ai Comuni, nella formazione dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi, la possibilità di rendere più gravosa l'attività costruttiva, in base alle proprie valutazioni degli interessi pubblici da tutelare, prescrivendo un distacco fra edifici che si fronteggino, maggiore di quello minimo imposto dal legislatore o imponendo obbligo di osservare sia il distacco minimo inderogabile che una distanza minima dal confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)