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Sez. 5 - , Sentenza n. 34563 del 30/12/2019 (Rv. 656606 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Dichiarazione in dogana - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità solidale - Predisposizione di dichiarazione e documenti da parte dell’importatore - Esclusione - Condotta attiva di partecipazione - Sussistenza - Condizioni - Onere dell’Ufficio.
Stato
decisa il 2019-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656606-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti in seguito alla rettifica dell'accertamento laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora ÌAmministrazione doganale dimostri che ha fornito egli stesso i dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero ha allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1999 num. 2913 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)