diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26358 del 17/10/2019 (Rv. 655539 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Mancata riscossione - Rappresentante indiretto dell’importatore – Responsabilità - Obbligazione tributaria - Insorgenza e contenuto - Intero valore accertato in sede di rettifica - Obblighi di diligenza qualificata - Necessità.
Stato
decisa il 2019-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655539-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia doganale, ai sensi degli artt. 4, 5 e 201 C.D.C. e 199 del D.A.C. ("ratione temporis" applicabili), l'obbligazione tributaria sorge in capo al rappresentante indiretto in forza della mancata riscossione dei dazi (dovuti per legge) a seguito di dichiarazione doganale da lui presentata, non solo nei limiti del valore dichiarato, ma in relazione all'intero valore accertato in sede di rettifica e che egli avrebbe dovuto verificare e dichiarare con l'ausilio della diligenza ragguagliata alla natura dell'attività professionale esercitata (diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.), implicante un obbligo di informazione ed anche di attento controllo dell'esattezza dei dati dichiarati, strumentali rispetto al corretto espletamento dell'incarico conferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 4, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 5, Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)