diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9883 del 11/10/1997 (Rv. 508748 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Ordinanza della Dogana ingiuntiva di pena pecuniaria - Conseguente ricorso gerarchico del contribuente - Effetto interruttivo "permanente" della prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508748-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In materia di irrogazione di pena pecuniaria collegata alla violazione di norme in tema di imposta di fabbricazione(così come - più in genere - in tema di pene pecuniarie collegate alla violazione delle leggi finanziarie), anche la presentazione, da parte del contribuente ingiunto, di ricorso gerarchico avverso l'ordinanza intendentizia induce, ex art. 2945, secondo comma, cod. civ, fino alla definizione dello stesso ricorso, l'interruzione, con effetti permanenti, del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 17 della legge n. 4 del 1929.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)