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Sez. U, Sentenza n. 4224 del 07/05/1996 (Rv. 497436 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria - Ordinanza dell'Intendente di Finanza - Notifica al trasgressore - Effetti - Nuovo termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Ricorso al Ministero delle Finanze - Presentazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Operatività.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497436-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, compiuta nel periodo successivo all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 825 del 1971 per la riforma tributaria, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza dell'intendente di finanza che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge n. 4 del 1929 - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero delle Finanze previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)