Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020 (Rv. 656991 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Mancato regolamento spese di un procedimento contenzioso - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice - che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento - integra un vizio di omessa pronunzia riparabile solo con l'impugnazione, se il giudice non ha statuito sulle spese nemmeno in parte motiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)