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Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018 (Rv. 649295 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errori materiali - Esperibilità.
Stato
decisa il 2018-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649295-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 ter, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)