Sez. 2, Ordinanza n. 3798 del 23/02/2005 (Rv. 579833 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE | Trasmissioni radiotelevisive - Interferenze - Fatto generatore del danno - Luogo di verificazione Individuazione - Criteri - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - AZIONI POSSESSORIE
In tema di azioni possessorie, qualora siano denunciati da un emittente televisiva disturbi ed interferenze delle trasmissioni causati da una società concorrente, la competenza per territorio, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. civ., va determinata con riferimento al luogo di temuta verificazione del fatto generatore del danno, e quindi in base al luogo in cui è installato l'impianto ripetitore ovvero l'impianto emittente di detta concorrente, a seconda che si attribuisca all'uno o all'altro la causa dei detti disturbi. (Nella specie, la Corte Cass.ha ritenuto radicata la competenza per territorio del giudice adito in base al luogo in cui era installato il ripetitore che, nel riprendere ed amplificare i segnali emessi dall'impianto della società resistente, li convogliava sulle frequenze utilizzate da anni dalla ricorrente, causando così le lamentate interferenze, sicchè nessun rilievo assumeva il luogo di partenza dei segnali medesimi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)