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Sez. 2, Sentenza n. 1969 del 20/06/1972 (Rv. 359088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA GIORNALIERA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA GIORNALIERA - CONDIZIONI.*

Nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione per Mancanza di lavoro, il diritto all'indennita giornaliera di disoccupazione sorge con il concorso di due requisiti, costituiti dal minimo assicurativo di due anni e dal minimo di un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile (art 19 RDL 14 aprile 1939 n 636).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)