Sez. 2, Sentenza n. 1969 del 20/06/1972 (Rv. 359088 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA GIORNALIERA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITA - IN GENERE - INDENNITA GIORNALIERA - CONDIZIONI.*
Nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria per la disoccupazione per Mancanza di lavoro, il diritto all'indennita giornaliera di disoccupazione sorge con il concorso di due requisiti, costituiti dal minimo assicurativo di due anni e dal minimo di un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile (art 19 RDL 14 aprile 1939 n 636).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)