Sez. L, Sentenza n. 2694 del 03/05/1984 (Rv. 434734 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - DIRITTO DI INDENNITÀ GIORNALIERA - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - INDENNITÀ - IN GENERE - DIRITTO DI INDENNITÀ GIORNALIERA - REQUISITI.*
Il diritto di indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 del R.d.l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l'assicurato possa far valere almeno due anni di Assicurazione obbligatoria nella disoccupazione (requisito del minimo assicurativo); il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (biennio che può non coincidere con quello richiesto per il minimo assicurativo) l'assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di Obbligo contributivo (requisito del minimo contributivo). (Conf 1969/72, mass n 359088).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)