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Sez. U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. (dep. 03/12/1999) Rv. 214637 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Possibilità di contestare con l'impugnazione i termini fattuali dell'imputazione - Preclusione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214637-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la censura, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tesa a far valere l'insussistenza dell'incarico costituente il titolo in base al quale era stata svolta l'attività pubblica nel corso del cui espletamento erano stati formati gli atti falsi di cui all'imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)