Sez. 2 - , Sentenza n. 6965 del 18/10/2018 Ud. (dep. 13/02/2019) Rv. 275524 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Condanna alle spese in favore della parte civile non presente nel giudizio di impugnazione - Necessità - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)