Sez. 5, Sentenza n. 11718 del 27/05/2011 (Rv. 618235 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Vizio della notificazione della cartella di pagamento - Costituzione nel giudizio tributario della parte ricorrente - Portata - Valore di sanatoria "ex tunc" - Omesso appello sulla detta efficacia sanante - Formazione del giudicato sul punto - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La nullità della notificazione della cartella esattoriale, ritenuta dal giudice tributario di primo grado - unitamente a quella del prodromico avviso di accertamento - perchè eseguita a mani di soggetti terzi in luoghi diversi dalla residenza anagrafica del contribuente, è sanata dalla proposizione, da parte di questi, del ricorso e dalla sua costituzione in giudizio, con conseguente formazione del giudicato su tale punto qualora, nell'atto di appello, la medesima parte (soccombente) riproponga la sola questione della citata nullità dell'atto impositivo, ma non anche quella della affermata rilevanza della sanatoria, della quale la nullità costituiva l'antecedente logico, derivandone perciò, quale conseguenza del giudicato interno sull'accertata fattispecie sanante, la reiezione nel merito del ricorso avverso la cartella di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)