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Sez. 5, Sentenza n. 9377 del 21/04/2009 (Rv. 607958 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Relata di notifica - Mancanza - Effetti - Irregolarità - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Fondamento - Sanatoria - Condizioni - Regolarità della costituzione - Necessità - Fattispecie relativa a ricorso intempestivo avverso cartella di pagamento.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607958-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta - non l'irregolarità - ma la nullità della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta in modo invalido, come nel caso di mancato rispetto del termine di costituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo mediante interposizione di ricorso intempestivo, la nullità della notificazione della cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)