Sez. 6, Sentenza n. 42756 del 06/11/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 223686 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Sostituzione in peius delle misure cautelari - Comportamento dell'indagato - Irrilevanza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI
Qualora si evidenzi un aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice, su domanda del pubblico ministero, provvede alla sostituzione "in peius" della misura applicata ovvero all'inasprimento delle modalità di applicazione, ai sensi dell'art. 299, comma 4 cod. proc. pen., a prescindere dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela cui è già sottoposto, essendo quest'ultima ipotesi oggetto della specifica disciplina di cui all'art. 276 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)