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Sez. 3, Sentenza n. 3735 del 06/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206881 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI | Art. 299 cod. proc. pen. comma quarto - Richiesta del P.M. per la sostituzione della misura applicata con una più grave ovvero per l'applicazione con modalità più gravose - Espressa esclusione per i provvedimenti che il giudice può adottare in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206881-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - AGGRAVAMENTO DELLE ESIGENZE CAUTELARI

In tema di aggravamento delle esigenze cautelari, l'art. 299 cod. proc. pen., che dispone sulla revoca e sostituzione delle misure, e che al comma quarto prevede la richiesta del pubblico ministero per la sostituzione della misura applicata con una più grave ovvero per la applicazione con modalità più gravose, espressamente eccettua ("Fermo quanto previsto dall'art. 276,...")i provvedimenti che il giudice può adottare in caso di trasgressione delle prescrizioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)