Sez. 3, Sentenza n. 22596 del 01/12/2004 (Rv. 579366 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Ordine di pagamento impartito dal correntista alla Banca - Natura giuridica ed effetti - Conseguenze nei confronti del beneficiario.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratti bancari, l'ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca (ordine che ripete la sua fonte e la sua legittimità dal contratto di conto corrente stipulato tra il correntista e l'istituto di credito, e costituisce un'esecuzione di incarico conferito ex art.1856 cod. civ.) ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi conferitile dal cliente (incarichi con i quali viene ulteriormente specificato il mandato inizialmente conferito), ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario (terzo rispetto all'ordine), nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di "delegatio solvendi", giusta disposto dell'art.1269 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1856
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)