Sez. 1, Sentenza n. 815 del 10/02/1982 (Rv. 418633 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - NOZIONE - INTERVENTI DIRETTI DELLA BANCA SU FONDI PROPRI - COMPATIBILITÀ.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - IN GENERE - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA - NOZIONE - INTERVENTI DIRETTI DELLA BANCA SU FONDI PROPRI - COMPATIBILITÀ.*
Il conto corrente di corrispondenza è un contratto per effetto del quale la banca si obbliga a prestare un servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista ed essendo dominato dalle regole del mandato non esclude che la disponibilità sia costituita, a discrezione della banca, anche con interventi diretti della banca stessa, la quale si riserva di dar corso ad ordini di pagamento su fondi propri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1856
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)