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Sez. 2, Sentenza n. 15903 del 14/02/2006 Cc. (dep. 09/05/2006) Rv. 233620 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento - Condizione impeditiva all'accoglimento dell'istanza - Pregresso periodo di custodia cautelare nello stesso procedimento - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia - Notifica dell'estratto contumaciale al domicilio eletto - Diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233620-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

L'accoglimento dell'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all'assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all'imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza "legale", che non sono di per sé inidonei ad assicurare l'effettività della conoscenza. (La Corte ha rilevato che l'imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell'elezione, da un stretto rapporto fiduciario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)