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Sez. 2, Sentenza n. 8643 del 18/01/2006 Cc. (dep. 10/03/2006) Rv. 233324 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Ricorrente appellante - Notifica della citazione per il giudizio di appello con il rito degli irreperibili - Sentenza contumaciale - Diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233324-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

La restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, pur dopo la novella dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, non segue automaticamente alla notificazione con il rito degli irreperibili, dovendo comunque il giudice prendere in esame gli elementi di fatto, risultanti dagli atti, che univocamente e ragionevolmente sono sintomatici della sussistenza delle condizioni impeditive all'accoglimento dell'istanza, che si individuano nell'effettiva conoscenza del procedimento e nella volontaria rinuncia a comparire. (La Corte ha pertanto rigettato l'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, proposta dall'appellante a cui la citazione per il giudizio di appello, e poi l'estratto della sentenza, erano stati notificati, perché senza fissa dimora, con il rito degli irreperibili, rilevando che egli stesso aveva proposto appello, e quindi aveva conoscenza della pendenza del procedimento, e prendendo atto della sua volontaria rinuncia a comparire desumibile, per "facta concludentia", dalla mancata individuazione di un luogo per ivi consentire all'autorità procedente la notificazione degli atti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)