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Sez. L, Sentenza n. 515 del 03/02/1978 (Rv. 389819 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - SENTENZE DI PRIMO GRADO IMPUGNABILI SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389819-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - SENTENZE DI PRIMO GRADO IMPUGNABILI SOLO CON RICORSO PER CASSAZIONE - SENTENZA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - NOZIONE.*

Una controversia in materia di lavoro, o di previdenza ed assistenza obbligatorie, e di valore non superiore a lire cinquantamila, e, come tale, ai sensi dell'art 440 (nuovo testo) cod proc civ, comporta l'impugnabilita della sentenza di primo grado solo con ricorso per Cassazione e non con appello, qualora l'oggetto della domanda, ancorche non espressamente determinato dall'attore, possa essere con sicurezza quantificato in una somma di denaro non eccedente l'ammontare indicato (nella specie, vertendosi in tema di indennita di malattia per giorni dieci).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)