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Sez. L, Sentenza n. 4910 del 22/09/1979 (Rv. 401553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - INAPPELLABILITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - CONTROVERSIA DI VALORE NON SUPERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - INAPPELLABILITA - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Una controversia in materia di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatorie e di valore non superiore a lire cinquantamila, e, come tale, ai sensi dell'art 440 (nuovo testo) cod proc civ, comporta l'impugnabilita della sentenza di primo grado solo con ricorso per Cassazione e non con l'appello, qualora l'oggetto della domanda, ancorche non espressamente determinato dall'attore, possa essere con sicurezza quantificato in una somma di denaro non eccedente lo ammontare indicato (nella specie, si verteva in tema di differenza di indennita di malattia). (Conf 515/78, mass n 389819; (Conf 145/78, mass n 389443).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)