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Sez. 5, Sentenza n. 711 del 09/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212780 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Terzo estraneo al procedimento principale - Istanza di restituzione - Diniego - Ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato - Inammissibilità - Ricorso presentato da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212780-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

La facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata al solo imputato, dovendo tutti gli altri soggetti processuali avvalersi, per la interposizione del predetto gravame, dell'intervento di un difensore iscritto nello speciale albo della Corte di cassazione. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso personalmente presentato, nell'ambito del procedimento incidentale promosso per la impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo, da un soggetto, estraneo al procedimento principale, che accampava il suo diritto di terzo alla restituzione della cosa, oggetto del provvedimento cautelare reale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)