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Sez. 2, Sentenza n. 3754 del 28/12/1971 (Rv. 355572 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONI DI INVALIDITA DELL'INPS - STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355572-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - CONSULENTI TECNICI - PENSIONI DI INVALIDITA DELL'INPS - STATO DI SALUTE DELL'ASSICURATO - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DISSENSO DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Se il giudice di merito non e vincolato dal parere espresso dai consulenti tecnici in ordine allo stato di salute dell'assicurato che chieda la pensione di invalidita, e tuttavia indispensabile che del suo dissenso egli dia nella sentenza adeguata motivazione, mediante l'indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori e dei criteri di valutazione delle risultanze processuali e degli argomenti logici e giuridici dei quali si sia avvalso per pervenire alla adottata decisione. (V 632'70; mass n 345801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)