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Sez. L, Sentenza n. 21760 del 11/10/2006 (Rv. 592505 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Facoltà del datore di lavoro, ex art. 7 legge n.300 del 1970, di adire l'autorità giudiziaria - Modalità di esercizio - Richiesta, ex artt. 410 primo comma e 410 bis cod. proc. civ., di tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione indirizzata all'Ufficio provinciale del lavoro - Effetti - Cessazione dell' efficacia della sanzione disciplinare applicata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592505-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

La facoltà del datore di lavoro, prevista dall'art. 7, settimo comma, della legge n.300 del 1970, di adire l'autorità giudiziaria, è esercitata con la presentazione, nei dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio provinciale del lavoro, della richiesta prevista dagli artt. 410, primo comma e 410 bis cod. proc. civ., diretta a promuovere il tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione, e tale presentazione è sufficiente a conservare la (pur sospesa) efficacia della sanzione disciplinare applicata, rilevando a tal fine la sola manifestazione della volontà del datore e non già che questi comunichi il relativo atto al lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)