Sez. L, Sentenza n. 397 del 17/01/1998 (Rv. 511677 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Impugnazione - Richiesta del lavoratore della costituzione del collegio arbitrale - Mancata designazione dell'arbitro da parte del datore di lavoro - Onere di adire l'autorità giudiziaria ordinaria entro dieci giorni - Inosservanza - Inefficacia della sanzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Il datore di lavoro che abbia intimato una sanzione disciplinare, tempestivamente impugnata dal lavoratore con richiesta di formazione del collegio arbitrale previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, deve - per evitare l'inefficacia della sanzione - proporre l'azione giudiziaria nel termine di dieci giorni dall'invito da parte dell'UPLMO a nominare il suo rappresentante in seno al collegio medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)