Sez. 6, Sentenza n. 10101 del 21/03/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184852 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DELITTO DI PARTECIPAZIONE - DOLO - ACCERTAMENTO.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DELITTO DI PARTECIPAZIONE - DOLO - ACCERTAMENTO.*
Nell'ipotesi in cui risulti già accertata con sentenza passata in giudicato l'esistenza di una associazione per delinquere nella specie in materia di stupefacenti, l'accertamento del dolo del delitto di partecipazione a tale sodalizio si concreta nell'individuare se l'imputato, consapevole dell'esistenza della organizzazione criminosa e delle sue finalità, avesse inteso o meno, con l'attività contestatagli ed accertata nella sua materialità, apportare un contributo cosciente alla vita dell'associazione per la realizzazione di un indeterminato programma di delinquenza. Per quanto, più specificamente, riguarda l'accertamento dell'elemento psicologico del reato, il giudice non può indagare nella psiche dell'agente se non attraverso l'esame degli elementi oggettivi emergenti dal processo, per cui è del tutto logico che la consapevolezza e la volontarietà della condotta dell'imputato siano desunte dai suoi diversi e molteplici atteggiamenti, fermo restando l'Obbligo di una motivazione ancorata a fatti esteriori che siano manifestazione della volontà dell'agente. (Conf. 179288, 170232).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)