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Sez. 6, Sentenza n. 9609 del 27/06/1988 Ud. (dep. 30/09/1988) Rv. 179288 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179288-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - DOLO - ESTREMI.*

Il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad un'associazione per delinquere (nella specie in materia di stupefacenti) non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma, trattandosi di un reato a concorso necessario ed a dolo specifico, nella consapevolezza anche di partecipare e di contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)