Sez. L, Sentenza n. 17969 del 09/08/2006 (Rv. 591700 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Insegnante - Rifiuto di sottoporsi ad accertamento della propria idoneità psico - Fisica - Grave violazione dei doveri - Sussistenza - Provvedimento di destituzione - Legittimità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il rifiuto immotivato, opposto da un'insegnante di scuola media all'invito, rivolto dalle autorità scolastiche, a sottoporsi ad accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività scolastica costituisce atto in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione di insegnante, tale da giustificare l'adozione del provvedimento di destituzione, in quanto configura una violazione non solo dell'interesse dell'amministrazione al regolare svolgimento del servizio ma anche dell'interesse degli studenti a ricevere un insegnamento di qualità adeguata alle loro esigenze, in ambiente sano e sereno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 492, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 498, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 499, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)