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Sez. L, Sentenza n. 215 del 10/01/2004 (Rv. 569374 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento - Accertamento di fatto - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569374-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore e il licenziamento disciplinare costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, con la quale era stata dichiarata la nullità del licenziamento disciplinare inflitto ad un'insegnante per aver affrontato con un alunno l'argomento dell'adozione, chiedendogli se avesse conosciuto i suoi genitori naturali, ritenendo sproporzionato il suddetto licenziamento in considerazione delle circostanze in cui il fatto era avvenuto, soprattutto tenuto conto del contesto riservato in cui si era svolto il colloquio e della natura confidenziale di esso).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)