Sez. L - , Sentenza n. 23861 del 11/10/2017 (Rv. 646098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termini di impugnativa del licenziamento di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Contratto a termine - Recesso prima della scadenza del termine - Applicabilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel testo vigente "ratione temporis" - anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 -, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, si applica, in forza della norma di chiusura di cui al comma 2 del citato art. 32, "a tutti i casi di invalidità del licenziamento", ivi compresa l'ipotesi di recesso "ante tempus" intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)