Sez. L - , Sentenza n. 30975 del 20/10/2022 (Rv. 665848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Contratto a termine - Nullità del termine per violazione dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 368 del 2001 - Decadenza ex art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
In tema di contratto di lavoro a termine, all'azione di nullità del termine per violazione dell'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 368 del 2001, seppure non espressamente richiamata dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, che fa riferimento alla stipula del contratto, rinviando quindi alle sole disposizioni che tale stipula regolano, è comunque applicabile la decadenza prevista dal citato art. 32, in ragione della "ratio" della disposizione di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte, restando invece irragionevole ogni altra interpretazione.
Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3 lett. D, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)