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Sez. 3, Sentenza n. 861 del 13/04/1964 (Rv. 301220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE DI DANNI EXTRACONTRATTUALI - DEDUZIONE DI COLPA CONTRATTUALE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - AZIONE DI DANNI EXTRACONTRATTUALI - DEDUZIONE DI COLPA CONTRATTUALE IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Si ha questione nuova, preclusa nel giudizio di Cassazione, ogni qualvolta venga posta a base delle censura la violazione di norme non invocate davanti ai giudici di merito e questioni giuridiche che, determinando un nuovo sistema difensivo ed un profilo giuridico non prospettato nel giudizio di merito, richiedono l'accertamento di nuovi elementi di fatto. Dedurre in Cassazione, a fondamento dell'Azione di danni, una responsabilita contrattuale, quando si sia fondata l'Azione, nelle fasi di merito, su di una responsabilita extracontrattuale, equivale ad introdurre nella causa un profilo giuridico completamente diverso, sostituendo un titolo ad un altro e, quindi, il fatto costitutivo dell'Azione, facendo valere una pretesa completamente diversa, che richiede indagini di fatto, le quali non possono effettuarsi in questa Sede.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)