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Sez. 1, Sentenza n. 9326 del 14/07/2000 (Rv. 541075 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Disciplina degli artt. 17 della legge n. 40 del 1998 e dell'art. 19 del T.U. sull'immigrazione approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 - Divieto di espulsione dei minori di anni diciotto - Portata - Conseguenze - Estensione di tale impossibilità anche ai loro genitori maggiorenni clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541075-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La disposizione di cui all'art. 17 della legge n. 40 del 1998 (poi trasfusa nell'art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), secondo la quale "non è consentita (salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza) l'espulsione dei minori di anni diciotto" non può interpretarsi nel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale, il divieto di espulsione si estenda, per insopprimibili esigenze di unità della famiglia, anche a tali genitori. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 cit. precisa che, nell'ipotesi di genitori stranieri clandestini raggiunti da provvedimento di espulsione, " il minore ha il diritto di seguire il genitore (o l'affidatario) espulso", e quindi il genitore, nell'esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con sè nel luogo di destinazione, con ciò rimanendo pertanto esclusi sia il paventato "vulnus" alla unità familiare, sia l'aberrante conseguenza che, in presenza di minori, resti impedita l'applicazione della normativa nazionale di tutela della integrità delle frontiere anche nei confronti di stranieri maggiorenni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)