Sez. 1, Sentenza n. 2478 del 22/03/1996 (Rv. 496499 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Elezioni amministrative - Legge n. 81 del 1993 - Elezione del Sindaco - Contestazione - Giudizio - Liste collegate - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato "agli eletti di cui viene contestata l'elezione" (art. 82.3 d.P.R. n. 570 del 1960), senza che, nelle controversie in cui si contesti l'eleggibilità del Sindaco a seguito di elezioni svoltesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993, sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eletti delle liste collegate nella candidatura dl sindaco, i quali non possono considerarsi contraddittori necessari nell'indicato giudizio, in quanto le eventuali conseguenze negative per le liste connesse rappresentano il legale corollario della dichiarazione d'ineleggibilità del Sindaco, senza che sia necessaria la presenza o l'intervento di tali ultimi eletti, né l'estensione della contestazione nei loro confronti.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)