Sez. 1, Sentenza n. 4442 del 19/05/1997 (Rv. 504494 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Elezioni amministrative - Legge n. 81 del 1993 - Elezione del sindaco - Contestazione - Giudizio - Liste collegate - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Limiti.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO
Nelle controversie in cui si contesta l'eleggibilità del sindaco a seguito di elezioni svoltesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993 non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eletti delle liste collegate nella candidatura di sindaco, i quali non possono considerarsi contraddittori necessari nell'indicato giudizio, in quanto le eventuali conseguenze negative per le liste connesse rappresentano il legale corollario della dichiarazione d'ineleggibilità del sindaco, senza che sia necessaria la presenza e l'intervento di questi ultimi eletti, né l'estensione della contestazione nei loro confronti. Tuttavia, quando la perdita dell'ufficio elettivo di un soggetto (sia pure come conseguenza della dedotta ineleggibilità del candidato a sindaco, nella lista collegata) costituisce l'oggetto stesso della domanda giudiziale, quel soggetto è uno degli "eletti di cui viene contestata l'elezione" (art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960) e, quindi, contraddittore necessario nell'indicato giudizio.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1993 num. 81 art. 5 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)