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Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006 (Rv. 590864 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Sussistenza - Accertamento - Necessità - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590864-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, salva la formazione di un giudicato sul punto, poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. (Nella specie, relativa all'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso a un consulente tecnico d'ufficio, in presenza di provvedimento di liquidazione del medesimo compenso avente già efficacia di titolo esecutivo, la S.C., affermando il principio di cui sopra, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)