Sez. 2, Sentenza n. 3330 del 07/03/2002 (Rv. 552887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Sussistenza - Accertamento - Necessità - Contrasto tra le parti in merito alla stessa - Mancanza - Irrilevanza - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)