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Sez. 1, Sentenza n. 276 del 29/01/1976 (Rv. 378951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA AD UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE MUNITO DELLA SEMPLICE PROCURA AD LITEM - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - RINUNZIA AD UNO SPECIFICO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE MUNITO DELLA SEMPLICE PROCURA AD LITEM - LEGITTIMAZIONE.*

A differenza della rinunzia al ricorso per Cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di mandato speciale a tale effetto (art 390 cod proc civ), la rinuncia ad uno specifico motivo di impugnazione puo essere validamente e legittimamente effettuata dal difensore munito della semplice procura ad litem.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)