Sez. L, Sentenza n. 2196 del 25/02/1995 (Rv. 490721 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Rinuncia ad uno o più motivi e rinuncia al ricorso - Distinzione - Effettuazione della prima da parte del difensore munito di semplice procura - Validità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la quale, per essere efficace, deve essere compiuta dalla parte o dal suo avvocato munito di specifico mandato speciale (art. 390 cod.proc.civ.), la rinuncia ad uno o più motivi di impugnazione, senza rinuncia al ricorso (che resti sorretto da uno o più motivi non rinunciati), può essere validamente effettuata dal difensore munito di semplice procura "ad litem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)