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Sez. 4, Sentenza n. 14361 del 06/02/2002 Ud. (dep. 16/04/2002) Rv. 221378 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Appalto di mano d'opera - Infortunio sul lavoro - Responsabilità congiunta dell'appaltante e dell'appaltatore - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221378-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, la fornitura di mere prestazioni di mano d'opera ha come unica conseguenza che l'appaltante risponde, come datore di lavoro, dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ma non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore quando sia dimostrato che quest'ultimo, lungi dall'operare come mero prestatore di lavoro, abbia conservato un potere di ingerenza nella gestione delle attività svolte dai dipendenti, di talché la responsabilità dell'appaltante si aggiunge a quella dell'appaltatore che rimane pur sempre garante della sicurezza delle persone da lui formalmente dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/10/1960 num. 1396 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)