Sez. 4, Sentenza n. 3516 del 14/12/2000 Ud. (dep. 30/01/2001) Rv. 218691 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Lavori dati in appalto - Responsabilità del committente - Presupposto - Ingerenza - Nozione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell'evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltante obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)