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Sez. 6, Sentenza n. 23216 del 22/05/2024 Ud. (dep. 10/06/2024) Rv. 286617-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Continuazione con altro reato già giudicato - Deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286617-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)