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Sez. 5 - , Sentenza n. 51473 del 24/09/2019 Ud. (dep. 20/12/2019) Rv. 277745 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Continuazione con altro reato già giudicato – Omessa deduzione con i motivi di appello – Omessa pronuncia del giudice di secondo grado - Violazione di legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277745-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In tema di ricorso per cassazione, non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)