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Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 23/03/1979 (Rv. 398029 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICAZIONE ALLA CAUSA PRINCIPALE - ESTENSIONE ALLA CAUSA DIPENDENTE RIUNITA, DI PER SE ESCLUSA DALL'APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398029-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICAZIONE ALLA CAUSA PRINCIPALE - ESTENSIONE ALLA CAUSA DIPENDENTE RIUNITA, DI PER SE ESCLUSA DALL'APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*

Quando una causa principale e un'altra dipendente siano intimamente connesse e vengano riunite, esse sono soggette ad un'unica disciplina processuale, anche in relazione al regime delle impugnazioni, sicche, ove al riguardo sia previsto un regime differente, la disciplina deve essere quella della causa da considerarsi principale, specie quando le norme applicabili con riferimento alla natura della causa dipendente abbiano il carattere di norme eccezionali e derogatorie. Pertanto, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, operante per la causa principale, si estende anche alla causa dipendente, con la conseguenza che, per la sentenza che ha deciso le due cause, il termine per l'impugnazione resta sospeso per entrambe le cause, nonostante che la causa dipendente rientri fra quelle la cui trattazione non resta sospesa nel periodo feriale, a termini dell'art 3 della legge del 1969 n 742.*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)