Sez. 1, Sentenza n. 2398 del 04/03/1998 (Rv. 513332 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione durante il periodo feriale - Deroghe ex art. 3 legge 742 del 1969 - Impugnazione della sentenza di revoca del fallimento nella sola parte in cui rigetti la richiesta di risarcimento danni nei confronti del creditore istante - Sospensione dei termini - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, la sentenza che revochi il fallimento rigettando, nel contempo, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del creditore istante è soggetta a termine di impugnazione ordinario, che si sottrae alle disposizioni relative alla sospensione nel periodo feriale, anche se il gravame avverso la pronuncia investa esclusivamente la statuizione relativa al diniego della pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 19, Legge Falliment. art. 19, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)