Sez. 3, Sentenza n. 300 del 15/01/1979 (Rv. 396382 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO IN CONCORSO CON ALTRE PERSONE - RISARCIMENTO INTEGRALE DA PARTE DEL COMMITTENTE - DIRITTO DI COSTUI DI RIPETIZIONE PRO QUOTA DELLA SOMMA SBORSATA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - FATTO ILLECITO DEL COMMESSO IN CONCORSO CON ALTRE PERSONE - RISARCIMENTO INTEGRALE DA PARTE DEL COMMITTENTE - DIRITTO DI COSTUI DI RIPETIZIONE PRO QUOTA DELLA SOMMA SBORSATA.*
Qualora un fatto illecito sia stato posto in essere da un commesso, nell'Esercizio delle sue incombenze, in concorso con altre persone, il committente, che abbia risarcito per intero il danno, hanno diritto di ripetere dal commesso e dagli altri concorrenti nel fatto illecito soltanto la parte di risarcimento di ciascuno di essi, commisurata alla gravita delle rispettive colpe - che nel dubbio si presumono eguali - e cosi puo soltanto ottenere la condanna di ciascuno di loro pro quota e non gia in solido: infatti egli, avendo provveduto al risarcimento, non si surroga al danneggiato, ma, assumendo per effetto della responsabilita ex art 2049 cod civ, la identica posizione del commesso, puo esercitare il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili nell'osservanza della disciplina generale degli artt 1298 e 1299 cod civ, che prevede, nel caso di regresso, la ripartizione del debito tra i condebitori solidali, e nei limiti dell'art 2055 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)