Sez. 2, Sentenza n. 18353 del 13/09/2004 (Rv. 577025 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Condizioni - Rinvio alle difese svolte nel precedente grado di giudizio - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'atto di appello che si basi sul rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio non soddisfa il requisito della specificità, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., in quanto, in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice "ad quem" ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)