Sez. 3, Sentenza n. 13756 del 20/09/2002 (Rv. 557483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Condizioni - Rinvio per "relationem" alle difese svolte nella comparsa conclusionale di primo grado - Insufficienza - Fondamento - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 cod. proc. civ. non è assolto con il semplice richiamo per "relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado in quanto, da una parte, i motivi di gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; dall'altra, perché un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice "ad quem" ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Ne consegue, in difetto di esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione, la nullità dell'atto e l'inammissibilità del gravame (nella specie, la S.C. ha affermato che la Corte di merito aveva fatto buon governo delle norme processuali ritenendo formatosi il giudicato interno sul punto in esame per mancanza di valida impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)